Covid, aggiornato il protocollo su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

procedure du test apres prelevement
Marseille,FRANCE-30/10/2020//MAGONIPHILIPPE_11462/2010301302/Credit:PHILIPPE MAGONI/SIPA/2010301303 (Marseille – 2020-10-28, PHILIPPE MAGONI/SIPA / ipa-agency.net) p.s. la foto e’ utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e’ stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

ROMA (ITALPRESS) – Dopo una giornata di confronto fra ministero del Lavoro, ministero della Salute, Mise, Inail e parti sociali è stato siglato il protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Il protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del ministro della Salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le parti sociali. Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, già contenute nei protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’Iinail. Il protocollo aggiorna tali misure, tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo, dal ministero della salute nonchè della legislazione vigente. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio. Nello specifico, gli esiti del costante monitoraggio sulla circolazione di varianti di virus Sars-CoV-2 ad alta trasmissibilità delle ultime settimane sottolineano l’importanza di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a specifica tutela dei lavoratori stessi. L’attuale protocollo è più snello e contiene una serie di misure di prevenzione che tengono conto dell’evoluzione della situazione pandemica: è una semplificazione importante del quadro di regole ma non è un liberi tutti, considerata l’impennata dei contagi di questi giorni.
Le misure prevenzionali riguardano le informazioni, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19, le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro, la gestione degli appalti, la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la gestione degli spazi comuni, la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti, la gestione di una persona sintomatica in azienda, la sorveglianza sanitaria, il lavoro agile, la protezione rafforzata dei lavoratori fragili. Centrale è il ruolo dei comitati aziendali per l’applicazione e la verifica delle regole prevenzione. Le parti si impegnano a incontrarsi ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali qui condivise e, comunque, entro il 31 ottobre per verificare l’aggiornamento delle medesime misure.
Il protocollo prevede che l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 è un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.
– foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).

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