29 Marzo 2024

Tele One

Tele One – Ultime Notizie, Cronaca live, rubriche sul Palermo Calcio.Per info e pubblicità 091 333660. In Sicilia sul canale 19 Digitale Terrestre.

REVENGE PORN: QUANDO LA VENDETTA CORRE SUL WEB

Angela Ganci

Psicologo psicoterapeuta, giornalista

E’ noto come la tecnologia sia ormai ampiamente rappresentata nella vita quotidiana, con il risultato più eclatante, consistente nella radicale trasformazione delle relazioni sociali nel senso di una larga disinibizione dei comportamenti, complice lo spazio indefinito del Web.

Fenomeno direttamente conseguente all’utilizzo degli Spazi indistinti e amorfi della Rete per esprimere se stessi e la propria intimità, il Sexting si è posto alla ribalta per le conseguenze catastrofiche sulla reputazione di chi, suo malgrado, subisce la diffusione non richiesta delle proprie nudità nell’arena virtuale.

La “deriva” del Sexting nel Revenge Porn ha interessato legislazione e psicologia alla ricerca di cause e soluzioni a un problema sociale che potrebbe esitare in tentati, mancati o riusciti suicidi, disturbi invalidanti, “derive esistenziali”.

Ma cosa si intende esattamente per Revenge Porn, chi interessa e come contrastarlo?

Il termine inglese “Revenge porn” indica la condivisione pubblica di immagini fotografiche o video intimi mediati da Internet senza il consenso della persona protagonista delle foto o dei video in questione. La pubblicazione, di norma, avviene come forma di vendetta per una relazione naufragata, o per un tradimento, con l’intento di “farla pagare” al malcapitato.

Nello specifico per parlare di Revenge Porn devono sussistere le seguenti condizioni:

1) Intimidazioni da parte di una persona con cui si è avuto un rapporto sentimentale/sessuale;

2) L’oggetto delle minacce deve essere la diffusione di materiali privati a sfondo sessuale;

3) La diffusione effettiva di immagini e video privati attraverso messaggi, chat e web.

I dati risalenti al Marzo 2019 denunciano la portata del fenomeno, stabilendo che un adolescente su 4, almeno una volta nella vita, abbia scambiato immagini intime con un partner. Tra questi, uno su 7 sarebbe stato vittima di diffusione non autorizzata delle proprie nudità (si consulti in proposito la fonte https://www.tgcom24.mediaset.it/skuola/revenge-porn-cos-e-e-quanto-e-diffuso-tra-i-piu-giovani_3199819-201902a.shtml).

Una diffusione causa talvolta di decisioni estreme, come ci ricorda il caso di Tiziana Cantone, la ragazza napoletana morta suicida, impiccata nello scantinato della sua abitazione il 13 settembre del 2016, dopo che alcuni video hot diffusi in rete e diventati virali, l’avevano condannata all’umiliazione di una gogna mediatica insostenibile.

Ma quali interventi legislativi esistono a oggi per contrastare questo fenomeno dalle tonalità mortifere?

Il riferimento normativo in vigore per tutelare le vittime di Revenge Porn, dal 2 aprile 2019, è il disegno di legge “Codice Rosso” in materia di violenze sulle donne, in cui è incluso appunto il Revenge Porn.

La norma introduce un nuovo articolo nel codice penale, il 613 ter, immediatamente successivo al reato di stalking, definito Reato di “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”. La pena per chi si macchia della colpa di inviare, consegnare, cedere, pubblicare o diffondere immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è in questo caso la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5 mila a 15 mila euro. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche se separato o divorziato. La pena è inoltre aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi a danno di una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica. Un tentativo legislativo lodevole, che protegge le vittime e le tutela, pur scontrandosi con la paura diffusa della denuncia e delle ritorsioni conseguenti, similmente a quanto avviene nel delitto di stalking, pur nella consapevolezza che la denuncia alle Autorità competenti deve essere il più possibile tempestiva.

Un atteggiamento prevedibile e purtroppo non isolato, che interessa il campo delle Reti sociali, del sostegno psicologico e ancora delle tutele giuridiche dalle ritorsioni, sulla scia delle norme sul divieto di avvicinamento, con tutto il dibattito sulla minore distanza accettabile dall’aggressore, presente nel reato di stalking.

Ma questa è un’altra storia.