29 Marzo 2024

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Sicilia. Ordinanza obbliga all’utilizzo della mascherina fuori casa


Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Pubblicata l’ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica.

Uso obbligatorio della mascherina

È obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di tenere sempre la mascherina nella propria
disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere
indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti. Si è dispensati solo quando ci si trova
tra congiunti o conviventi;

Le autorità competenti al mantenimento dell’ordine pubblico provvedono a garantire il
rispetto delle superiori prescrizioni, anche mediante azioni di controllo, con la erogazione
delle sanzioni previste dalla legge;

Sono esclusi dall’obbligo di utilizzo della mascherina in modo continuativo coloro che
svolgono attività motoria intensa, a condizione che il distanziamento interpersonale possa
essere mantenuto, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima.



Misure di prevenzione per soggetti provenienti da nazioni diverse dall’Italia

Chiunque entri nel territorio della Regione provenendo da Stati UE e/o extra UE ha l’obbligo
di registrarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it ovvero di comunicare la propria presenza al
servizio sanitario della Regione. I cittadini residenti in Sicilia adempieranno a tale obbligo sia
mediante la registrazione sul sito sia dandone pronta comunicazione al proprio medico di
medicina generale o pediatra di libera scelta;

Alle norme di cui sopra dovranno uniformarsi anche coloro che hanno fatto rientro in Sicilia
nei sette giorni antecedenti la pubblicazione della presente ordinanza;

Le Aziende Sanitarie Provinciali competenti territorialmente provvedono alla sottoscrizione di
un Protocollo con le Società di gestione degli aeroporti, le Autorità portuali, i gestori del
trasporto, di concerto con l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, al fine
di sottoporre al c.d. tampone rapido ovvero ad altri mezzi di indagine diagnostica, validati
dall’Istituto Superiore di Sanità, i soggetti provenienti dai Paesi esteri.


Ulteriori misure di prevenzione sul personale sanitario e sui pazienti fragili

Le Aziende del sistema sanitario regionale provvedono a svolgere controlli periodici sul
personale, mediante tampone c.d. rapido ovvero con altro mezzo di indagine diagnostica. Il
Dipartimento delle Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato
regionale della Salute monitora il rispetto della presente disposizione anche mediante la
distribuzione dei test necessari ove non reperiti dalle singole Aziende;

Al medesimo controllo periodico sono sottoposti gli ospiti delle strutture socio-sanitarie e i soggetti fragili.

Misure di contenimento e divieti di assembramento

È fatto divieto di assembramento mediante il prolungato stazionamento nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico quali, a titolo esemplificativo, le strade, le piazze e i parchi. Sono escluse le
sole occasioni di iniziative pubbliche previste dalla legge e/o comunicate all’Autorità di
pubblica sicurezza, per le quali l’organizzatore è comunque responsabile dell’assoluto rispetto
delle norme comportamentali per la prevenzione dal rischio di contagio.

Le disposizioni che precedono escludono le attività produttive per le quali vigono le Linee
Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e allegate al vigente Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri;

Nel caso di cluster territorializzati, i Dipartimenti di Prevenzione propongono con
immediatezza al Presidente della Regione Siciliana, previa intesa con le Amministrazioni
comunali competenti, l’adozione di Protocolli contenitivi, limitatamente ad aree
infracomunali, comunali o sovracomunali.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze
sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più
grave.

La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con
valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana, con
efficacia dal 30 settembre 2020 al 30 ottobre 2020 compreso.

Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.